Lo statuto
Associazione Tanti Amici
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Questa è una parte del nostro statuto.

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Ai sensi Legge n. 383/00

STATUTO

Art.1 : E’ costituita con sede in Barcellona P.G., l’associazione culturale “TANTI AMICI”.

Art.2 : L’associazione ha carattere volontario, è apolitica e non persegue fini di lucro; è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Art.3 : Essa ha per oggetto :

a)      di organizzare ed allestire annualmente spettacoli e manifestazioni artistiche e culturali in genere per la pubblica fruizione, anche nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati, prevalentemente nel campo della prosa, della musica, della danza, della pittura, della cultura e dell’arte in ogni sua forma di espressione da tenersi nella città di Barcellona P.G. e nell’ambito dell’intero territorio Nazionale, autonomamente od in collaborazione con altri enti e/o associazioni culturali;

b)      di promuovere e curare collaterali manifestazioni artistiche e culturali  volte a dare lustro all’associazione ed alla cultura locale e regionale, anche tramite pubblicazioni, istituzione di biblioteche e archivi, ed altre attività divulgative quali organizzazione di corsi, laboratori, premi ecc.;

c)      mantenere i necessari contatti con gli organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe alle proprie e con gli enti e le istituzioni internazionali, nazionali e locali competenti in materia artistico – culturale, anche tramite scambi culturali con l’estero;

d)      svolgere attività di orientamento e formazione di addetti del settore finalizzata all’occupazione;

e)      svolgere ogni altra attività sussidiaria e compatibile con le finalità sociali, anche se non specificamente menzionata.

Ai fini amministrativi e contabili l’attività dell’Associazione è suddivisa in esercizi, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Art.4 : Per la realizzazione dell’oggetto sociale l’associazione si avvale prevalentemente dell’apporto libero, volontario e gratuito dei propri soci; essa può all’occorrenza avvalersi temporaneamente delle prestazioni lavorative di terzi, sia sotto forma di lavoro autonomo che di lavoro dipendente, nel rispetto delle normative previdenziali e sindacali di settore.

Art.5 : Possono divenire soci dell’associazione le persone fisiche, senza discriminazione alcuna e con diritto di voto negli organi relativi dal compimento della maggior età, nonché enti, associazioni ed in genere organismi aventi finalità analoghe o compatibili a quelle dell’associazione stessa, che ne accettino finalità e statuto; 

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto in assemblea.

I soci si distinguono in :

1)Soci ordinari – Coloro che, in possesso dei necessari requisiti giuridici, culturali e di serietà, prestino la propria opera continuativa a favore dell’Associazione e versino la quota annuale di partecipazione. La qualità di socio ordinario si acquista tramite presentazione al Consiglio Direttivo da parte di uno degli iscritti e successiva approvazione del consiglio. Essi sono immediatamente eleggibili alle cariche sociali fin dall’adesione all’Associazione. Possono svolgere attività professionale al servizio dell’Associazione con diritto al rimborso spese. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare ad ogni attività promossa dall’Associazione ed in particolare di accedere ai risultati delle ricerche sviluppate nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla stessa, nonché di candidarsi per le cariche sociali previste nel presente Statuto.

2) Associati – Possono essere persone fisiche o giuridiche che partecipino in qualsiasi modo alla vita dell’Associazione; possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. Tra essi sono da includersi eventuali soci “ad honorem” che verranno nominati dal Consiglio Direttivo.

Il nuovo socio versa all'ingresso la quota associativa; ogni socio ha l’obbligo di versare entro il mese di febbraio il contributo associativo annuale; entrambi verranno stabiliti dal Consiglio direttivo con regolamento; se non interviene atto di recesso entro il mese di ottobre di ogni anno, l’adesione si intende rinnovata per un altro anno.

La perdita dello status di socio può avvenire per recesso, esclusione o morte. Ciascun socio può esercitare la facoltà di recesso mediante comunicazione scritta presentata al Consiglio direttivo, ed il recesso ha effetto decorso un mese dalla data della comunicazione; il recesso non da diritto alla restituzione delle quote associative versate a qualunque titolo e non libera il socio dagli impegni già assunti nei confronti dell’associazione, salvo delibera liberatoria del Consiglio direttivo per gravi motivi.

L’esclusione del socio avviene su delibera favorevole del Consiglio direttivo (dopo discussione in Assemblea) a maggioranza semplice, nei casi di indegnità, protratta morosità, mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dell’associazione privo di valida motivazione; essa viene comunicata al socio escluso con lettera raccomandata ed ha effetto 15 giorni dopo la ricezione di questa.

Art.6 : Le entrate dell’associazione sono rappresentate da:

contributi annuali dei soci; proventi (quali anche la vendita di biglietti) delle manifestazioni e spettacoli organizzati dall’associazione e della prestazione dei servizi di questa nei confronti di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali, comunque effettuate in maniera sussidiaria; erogazioni liberali di persone fisiche, enti, organismi ed istituzioni; donazioni e lasciti testamentari; ricavato della pubblicità concessa sui mezzi di comunicazione della stessa; ricavato della concessione di diritti di utilizzazione di beni di qualunque natura di proprietà dell’associazione; 

esse confluiscono nel Fondo cassa dell’associazione e sono destinate al perseguimento delle finalità e dell’oggetto sociale; in nessun caso potranno essere distribuite o divise fra i soci, neppure in maniera indiretta; in caso di scioglimento dell’associazione l’eventuale avanzo va destinato ad altre associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe.

L’Associazione può inoltre accedere a finanziamenti pubblici, previsti per lo sviluppo di progetti attinenti il proprio campo di attività.

L’Associazione può detenere, ad ogni effetto, beni mobili ed immobili, nonché attività finanziarie di qualsivoglia natura, purché strettamente funzionali agli scopi associativi.

L’associazione usufruisce inoltre del godimento dei beni mobili ed immobili comunque pervenuti od eventualmente ad essa concessi in uso da Enti, persone fisiche o giuridiche, etc.

Art.7 : Organi – Sono organi dell’associazione, con mandato biennale rinnovabile, salvo quanto previsto per il Presidente e per l’Assemblea :

1) L’Assemblea dei soci;

2) Il Consiglio Direttivo;

3) Il Comitato Artistico;  

4) Il Presidente;

5) Il Segretario;

6) Il Tesoriere;

Art.8 : Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto se maggiori di età; ogni socio non può esprimere più di un voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Essa può essere ordinaria o straordinaria :

in sede ordinaria essa delibera sui bilanci preventivi e consuntivi, su direttive di carattere generale e su ogni argomento che venga posto all’ordine del giorno; discute l’ammissione e l’esclusione dei soci, l’ammontare della quota di ammissione e del contributo associativo annuale, che vengono poi deliberati dal Consiglio direttivo. Nella sua prima seduta essa nomina il Presidente, il Segretario, il Comitato Artistico, il Tesoriere ed eventuali altri organi e li investe nelle proprie funzioni; approva l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa viene convocata almeno una volta l’anno, mediante avviso completo di ordine del giorno portato a conoscenza di tutti i soci con i mezzi che il Consiglio riterrà opportuni, almeno 10 giorni prima della data di seduta. Può essere convocata su richiesta di 1/3 dei soci. La  seduta è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci;  in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti. E’ ammessa la delega, ma ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. Le delibere sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei soci votanti.

In sede straordinaria l’Assemblea delibera sulle proposte di modifica dello statuto – l’oggetto sociale è però immodificabile –, sul trasferimento della sede, sullo scioglimento dell’associazione e la conseguente destinazione dell’eventuale avanzo di fondo cassa, su  ogni altro argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno. Le modalità di convocazione sono analoghe a  quelle previste per l’assemblea ordinaria. Essa è valida, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei soci votanti.

 

Art. 9 : Il consiglio direttivo è composto dal presidente, dal segretario, dal vicepresidente, dai componenti il Comitato artistico, dal tesoriere e da due Consiglieri, eletti ogni due anni dall'Assemblea.

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